Ecobonus
Gli interventi trainanti che godono dell’aliquota al 110% sono:
Ad almeno un intervento di Ecobonus è possibile aggiungere ulteriori lavori di ristrutturazione e/o di efficientamento energetico, detraibili al 110%:
Nel caso in cui questi interventi vengano eseguiti in maniera disgiunta rispetto a quelli di Ecobonus, rimarrà valida la detrazione tradizionale al:
La detrazione incentiva (con aliquota del 110%), comprende i lavori di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale degli edifici esistenti, purché situati in zona sismica 1, 2 o 3 (rispettivamente rischio alto, medio e basso).
Sono agevolati gli interventi su unità immobiliari abitative o a destinazione produttiva, dove per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
Gli interventi su edifici integralmente produttivi fruiscono solo del Sismabonus ordinario e non del Super Sismabonus. Al posto della detrazione, il committente può ottenere uno sconto in fattura da parte del fornitore, che ottiene in cambio un credito di imposta equivalente e cedibile; oppure matura un credito di imposta che può a sua volta cedere.
Qualora si intenda usufruire del Super Sismabonus, dovrà essere verificata ed asseverata la congruità delle spese da parte di uno dei tecnici coinvolti nel processo di riqualificazione. Diversamente rispetto al Super Ecobonus, non c’è una limitazione sul numero di unità immobiliari cui può applicarsi.
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